Art. 21
LEGGE 25 febbraio 1963, n. 289
In vigore dal 11 apr 1963
L'articolo 45 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:
"L'iscritto che a qualunque titolo sia debitore verso la Cassa è ammesso al godimento della pensione concorrendo le condizioni richieste, previa detrazione delle somme dovute e dei relativi interessi. L'iscritto moroso per oltre un biennio che non provveda senza giustificato motivo a sanare la morosità entro il termine di sei mesi, che gli verrà fissato dal Consiglio di amministrazione della Cassa, ha diritto alla pensione ridotta corrispondente ai versamenti da lui effettuati con esclusione delle quote di ripartizione sui contributi generali".
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