Art. 14
LEGGE 25 febbraio 1963, n. 289
In vigore dal 1 ago 1965
Il trattamento di previdenza consiste nella corresponsione di una pensione derivante:
a) dalla trasformazione in rendita, secondo le tabelle annesse, del montante al 4,50 per cento dei contributi personali obbligatori di cui all', maggiorati dalle eventuali quote di ripartizione delle entrate del conto generale;
b) da un'ulteriore quota di ripartizione delle entrate afferenti al conto generale.
Il conto generale, ove affluiranno le entrate di cui all' della presente legge nn. 1), 2), 3), 4), 6), 7), 8) e 9) sarà così utilizzata:
1) il 20 per cento:
a) per la copertura delle spese generali;
b) per l'assistenza, agli iscritti e loro familiari;
c) per la costituzione di un fondo di riserva.
2) il 50 per cento sarà suddiviso in parti eguali tra tutti coloro i quali godano di una pensione di vecchiaia o di invalidità o di una rendita di reversibilità, attribuendo a questi ultimi una quota pari al 60 per cento di quella accreditata ai pensionati diretti;
3) il 30 per cento sarà accreditato, in parti eguali ai conti individuali degli iscritti.
Il minimo della pensione, comprese le integrazioni, per gli iscritti che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 12, è pari a lire 60.000 mensili per le pensioni dirette e a 40.000 lire mensili per le indirette.
Nel caso in cui il 50 per cento destinato ai pensionati non sia sufficiente per il raggiungimento del minimo previsto per ciascun pensionato, sarà prelevato quanto necessario dalla riserva.
Qualora l'indice del costo della vita dovesse in un dato anno aumentare di oltre il 10 per cento, le pensioni minime in corso e quelle ancora da maturare verranno incrementate dall'anno successivo nella misura del 5 per cento, mediante prelievi dalla riserva e, se necessario, dalle aliquote destinate agli attivi e dalla quota, del 30 per cento destinata, ai conti individuali.
L'articolo 34 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, e le tabelle in esso indicate sono abrogate.
Storico versioni
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