Art. 21
LEGGE 18 febbraio 1963, n. 301
In vigore dal 12 apr 1963
Copertura della spesa
Agli oneri di lire 400 milioni e di lire 2.000 milioni, derivanti dall'applicazione della presente legge, rispettivamente, negli esercizi 1962-63 e 1963-64, si farà fronte con i proventi di cui al precedente articolo.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio negli esercizi sopraindicati.
Storico versioni
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