Art. 19
LEGGE 18 febbraio 1963, n. 301
In vigore dal 12 apr 1963
Riduzione del periodo di anzianità per le promozioni
Per il periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge i periodi di anzianità previsti dalle vigenti disposizioni per il conferimento del posti disponibili mediante scrutinio per merito comparativo, per anzianità ed a scelta sono ridotti a metà per tutto il personale dei ruoli del Corpo forestale dello Stato.
Per i primi ai concorsi che saranno banditi dopo l'entrata in vigore della presente legge il periodo di anzianità previsto dalle vigenti disposizioni per la promozione alla qualifica di ispettore superiore, di primo coadiutore, di primo segretario contabile e di primo archivista, sia mediante concorso per merito distinto, sia mediante esame di idoneità è ridotto di due anni.
Le riduzioni di anzianità di cui ai precedenti comuni non si applicano al personale che abbia già fruito di analogo beneficio in base a norme relative alle carriere del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in precedenti promozioni.
Storico versioni
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