Art. 18

LEGGE 18 febbraio 1963, n. 301

In vigore dal 12 apr 1963
Riserva di posti per i dipendenti non di ruolo Nel primo triennio di applicazione della presente legge, tutti i posti disponibili nelle qualifiche iniziali dei ruoli di cui alle tabelle V, VI e X annesse alla legge 15 dicembre 1961, n. 1304, e dei ruoli di cui alle tabelle III, IV, V, VII annesse alla presente legge, sono conferiti, nei limiti di un terzo, mediante concorsi semestrali riservati, al personale impiegatizio non di ruolo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in possesso dei prescritti requisiti generali, compreso il titolo di studio, prescindendo dal limite massimo di età. Le modalità dei concorsi di cui al precedente comma sono determinate dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste con i decreti con i quali i concorsi stessi vengono indetti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1963-02-18;301#art-18

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo