Art. 25

LEGGE 15 febbraio 1963, n. 281

In vigore dal 18 lug 1968
La vigilanza per l'applicazione della presente legge è affidata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nonchè ai Ministeri delle finanze, dell'industria e commercio e della sanità secondo le rispettive competenze. Per quanto non è espressamente previsto dalla presente legge, si osservano in quanto applicabili le norme contenute nel regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, nonchè nel relativo regolamento approvato con regio decreto 1 luglio 1926, n. 1361, e successive modificazioni ed integrazioni. Ferme restando le norme di cui all' del citato regio decreto-legge 1 luglio 1926, n. 1361, copia di ogni verbale di constatazione, di prelevamento, di contravvenzione e di sequestro, concernente un prodotto fabbricato o confezionato da ditta diversa da quella presso la quale è avvenuto il sopralluogo, deve essere trasmessa dal verbalizzante anche al fabbricante o confezionatore del prodotto stesso. In tal caso l'eventuale campione prelevato e rilasciato al detentore della merce deve essere da questi tenuto a disposizione del fabbricante o confezionatore della merce stessa .
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