Art. 28

LEGGE 15 febbraio 1963, n. 281

In vigore dal 27 set 1963
La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 15 febbraio 1963 SEGNI FANFANI - RUMOR - BOSCO - TRABUCCHI - COLOMBO - PRETI - JERVOLINO Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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