Art. 21
LEGGE 15 febbraio 1963, n. 281
In vigore dal 3 nov 1999
Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti disciplinati dalla presente legge senza le dichiarazioni e le indicazioni prescritte o senza osservare le norme sul confezionamento degli stessi, è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.
Con la stessa pena è punito chi vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o, comunque, distribuisce per il consumo,
materie prime per mangimi
integrati,
materie prime per mangimi
integrati medicati, mangimi composti integrati, mangimi composti integrati medicati, nuclei, nuclei medicati, integratori e integratori medicati per mangimi, in data successiva a quella di scadenza dichiarata a norma degli , lettera c) e 16, lettera d), salvo che il fatto non costituisca più grave reato.
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