Art. 2
LEGGE 14 febbraio 1963, n. 55
In vigore dal 2 mar 1963
La presente legge entra in vigore contemporaneamente all'entrata in vigore della legge costituzionale che reca "Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 14 febbraio 1963
SEGNI
FANFANI - BOSCO - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Storico versioni
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