Art. 1

LEGGE 14 febbraio 1963, n. 55

In vigore dal 2 mar 1963
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Con effetto dall'entrata in vigore dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia i collegi per l'elezione del Senato della Repubblica nella Regione stessa sono costituiti secondo le circoscrizioni stabilite dalla tabella allegata alla presente legge.
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