Art. 2 · LEGGE 14 febbraio 1963, n. 55

Art. 2

LEGGE 14 febbraio 1963, n. 55

In vigore dal 2 mar 1963
La presente legge entra in vigore contemporaneamente all'entrata in vigore della legge costituzionale che reca "Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 14 febbraio 1963 SEGNI FANFANI - BOSCO - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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