Art. 4

In vigore dal 7 apr 1963
La presente legge entra in vigore il giorno successivo sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma addì 6 febbraio 1963 SEGNI FANFANI - PICCIONI TREMELLONI
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