Art. 2

In vigore dal 7 apr 1963
Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo e allo Scambio di Note si cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'articolo 5 dell'Accordo stesso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1963-02-06;404#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la — Testo vigente | Portale Normativo