Art. 1

In vigore dal 7 apr 1963
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania per gli indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste, con Scambio di Note, concluso a Bonn il 2 giugno 1961.
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urn:nir:stato:legge:1963-02-06;404#art-1

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