Art. 6

LEGGE 3 febbraio 1963, n. 72

In vigore dal 8 mar 1963
Ai fini della ricostruzione della carriera il servizio prestato dall'insegnante iscritto nel ruolo speciale transitorio delle scuole elementari carcerarie è valutato come servizio di insegnamento di ruolo normale. All'onere finanziario relativo all'applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti del capitolo n. 41 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1962-1963 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 febbraio 1963 SEGNI FANFANI - BOSCO - TREMELLONI - GUI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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