Art. 5

LEGGE 3 febbraio 1963, n. 72

In vigore dal 8 mar 1963
Nella prima applicazione della presente legge, i posti di ruolo speciale istituiti ai sensi dell' della presente legge sono conferiti come segue: a) agli insegnanti attualmente iscritti nel ruolo speciale transitorio per l'insegnamento nelle scuole carcerarie; b) per il restante numero mediante un concorso speciale riservato a coloro che, in possesso dei requisiti prescritti nel precedente , abbiano prestato almeno quattro anni di servizio con qualifica non inferiore a distinto nelle scuole o nei corsi di educazione popolare funzionanti presso le carceri. I programmi e le modalità delle prove di esami sono stabiliti con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione di concerto col Ministro per la grazia e giustizia.
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