Art. 2

LEGGE 3 febbraio 1963, n. 72

In vigore dal 8 mar 1963
Agli insegnanti del ruolo speciale istituito con il precedente si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, le norme stabilite dalla legge 3 aprile 1958, n. 535, ad esclusione di quelle contenute nel comma secondo dell' e nell' della stessa legge. Il trattamento economico e giuridico è quello previsto in favore degli insegnanti elementari di ruolo organico normale.
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