Art. 6

LEGGE 3 febbraio 1963, n. 118

In vigore dal 16 mar 1963
All'onere derivante dalla presente legge si provvederà per l'esercizio in corso mediante la riduzione dello stanziamento di parte ordinaria reso possibile dal trasferimento del personale degli Archivi di Stato, già comandato a prestare servizio presso il Ministero degli affari esteri, alle dirette dipendenze del Ministero stesso. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio del Ministero degli affari esteri. TABELLA Numero Coefficiente Qualifica dei posti 670 Esperto principale........................| 500 Esperto superiore......................... > 3 402 Esperto capo..............................| La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 febbraio 1963 SEGNI FANFANI - PICCIONI - TAVIANI - GUI - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1963-02-03;118#art-6

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo