Art. 4
LEGGE 3 febbraio 1963, n. 118
In vigore dal 16 mar 1963
Si osservano le norme dell'articolo 244 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e tutte le altre disposizioni relative agli impiegati civili dello Stato non incompatibili con la presente legge.
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