Art. 1
LEGGE 3 febbraio 1963, n. 118
In vigore dal 16 mar 1963
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Ai fini della pubblicazione di documenti diplomatici italiani, è istituto presso il Ministero degli affari esteri il ruolo degli esperti per la documentazione diplomatica di cui alla tabella allegata.
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