Art. 5

LEGGE 30 gennaio 1963, n. 70

In vigore dal 1 lug 1962
I Comuni sono tenuti ad iscrivere nei rispettivi bilanci di previsione dell'esercizio finanziario successivo alle notifiche ricevute un fondo per spedalità non inferiore alle somme che gli esattori comunali debbono versare nel corso dell'esercizio stesso a norma del precedente . Le iscrizioni omesse, ritardate o incomplete, sono effettuate o regolarizzate d'ufficio dalla Giunta provinciale amministrativa. Entro sei mesi dalla notifica di cui all' i Comuni interessati debbono promuovere i provvedimenti necessari per la rivalsa delle spese di spedalità verso coloro che vi siano tenuti a norma di legge. Lo importo delle spedalità da recuperare è stanziato fra le entrate del bilancio di previsione dei Comuni medesimi.
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