Art. 4

LEGGE 30 gennaio 1963, n. 70

In vigore dal 1 lug 1962
Gli esattori delle imposte, ad ogni scadenza bimestrale a cominciare dall'esercizio finanziario successivo alle notifiche ricevute, sono tenuti a versare presso le sezioni di tesoreria provinciale, contemporaneamente alle rate delle imposte erariali, un sesto delle somme dovute da ciascun Comune, prelevando l'importo corrispondente dal gettito delle sovrimposte comunali. Qualora i relativi ruoli non offrano la necessaria disponibilità, le Intendenze di finanza provvedono affinchè il carico suindicato sia, in tutto o in parte, imputato ai ruoli di altre imposte comunali. In caso di inadempienza da parte degli esattori, le Intendenze di finanza, applicano a loro carico le sanzioni stabilite a norma di legge.
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