Art. 3

LEGGE 30 gennaio 1963, n. 70

In vigore dal 1 lug 1962
Il prefetto, entro il mese di luglio di ogni anno, notifica, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai Comuni della Provincia debitori e ai rispettivi esattori delle imposte l'importo delle anticipazioni effettuate agli ospedali o alle cliniche universitarie della Provincia, con la indicazione per ogni spedalità di tutti i dati contenuti negli elenchi di cui all'. Per i Comuni debitori appartenenti ad altre Province, il prefetto che ha effettuato le anticipazioni ne comunica l'importo, con i dati di cui al comma, precedente, ai prefetti territorialmente competenti, i quali provvedono, entro il mese di agosto di ogni anno, alle notifiche ai Comuni e agli esattori interessati. I prefetti, entro il mese di settembre di ogni anno comunicano alle Intendenze di finanza e al Ministero dell'interno l'ammontare complessivo delle somme dovute dai singoli Comuni delle rispettive Province.
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