Art. 8
LEGGE 3 gennaio 1963, n. 3
In vigore dal 23 feb 1963
Per la determinazione della indennità di espropriazione degli immobili compresi nei piani previsti dalla presente legge si seguirà la procedura seguente:
a) il prefetto della Provincia, in seguito a richiesta del comune di Siena, dispone perchè, in contraddittorio con il Comune stesso e con gli espropriandi, venga formato lo stato di consistenza e - in base alle norme di valutazione di cui all', sentito l'Ufficio tecnico erariale - determina la somma che deve essere depositata alla Cassa depositi e prestiti, quale indennità di espropriazione unica e inscindibile per ogni proprietà a tacitazione di tutti i diritti. Tale provvedimento è notificato agli espropriandi nella forma delle citazioni;
b) nel decreto di determinazione della indennità il prefetto deve pure stabilire il termine entro il quale l'espropriante deve eseguire il deposito presso la Cassa depositi e prestiti della indennità stessa;
c) effettuato il deposito, l'espropriante deve richiedere al prefetto il decreto di trasferimento della proprietà e di immissione in possesso degli stabili contemplati nello stato di consistenza dei beni di cui alla lettera a) del presente articolo;
d) il decreto del prefetto deve essere trascritto a cura dell'espropriante presso l'Ufficio di conservazione dei registri immobiliari e successivamente notificato agli interessati nella forma delle citazioni
e) nei trenta giorni successivi alla notifica suddetta gli interessati possono proporre avanti l'autorità giudiziaria competente per valore le loro opposizioni relativamente alla misura delle indennità come sopra determinate;
f) trascorsi i trenta giorni dalla notifica di cui alla lettera e) senza che sia stata prodotta opposizione, la indennità, come sopra determinata e depositata, diviene definitiva;
g) le opposizioni di cui alla lettera e) sono trattate con la procedura stabilita dall'articolo 51 della legge 25 giugno 1965, n. 2359, tua per la eventuale nuova valutazione debbono applicarsi i criteri e i riferimenti stabiliti dall' della presente legge.
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