Art. 12

LEGGE 3 gennaio 1963, n. 3

In vigore dal 23 feb 1963
La presente legge entra in vigore dopo trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 gennaio 1963 SEGNI FANFANI - TAVIANI - LA MALTA - TREMELLONI - GUI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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