Art. 7

LEGGE 3 gennaio 1963, n. 3

In vigore dal 23 feb 1963
Per la esecuzione delle opere comprese le nelle zone soggette a risanamento, la misura dell'indennità di espropriazione dovuta ai proprietari degli immobili è determinata, per i terreni, in base alla media tra il valore venale e l'imponibile accertato al catasto, rivalutato ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1947, n. 356, e, per i fabbricati, in base alla media tra il valore venale e l'imponibile accertato a norma della legge 4 novembre 1951, n. 1219, capitalizzato ad un tasso dal 2 per cento al 7 per cento secondo le condizioni igieniche dell'edificio, lo stato di conservazione e di stabilità e tutte le altre condizioni che possono influire sul valore dell'edificio stesso.
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