Art. 8
LEGGE 29 novembre 1962, n. 1655
In vigore dal 1 gen 1963
A modifica dell' della legge 4 agosto 1955, n. 692, l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura, è compreso fra gli Enti di cui al numero 2 dello stesso articolo e provvede alla assistenza di malattia a favore dei pensionati che prima del pensionamento risultavano assistiti dalla Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali oppure dall'Ente medesimo.
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