Art. 10

LEGGE 29 novembre 1962, n. 1655

In vigore dal 1 gen 1963
Gli adempimenti agli obblighi contributivi effettuati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, nelle stesse misure previste dall', in applicazione degli accordi sindacali intervenuti in materia, sono considerati validi a tutti gli effetti.
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