Art. 11
LEGGE 29 novembre 1962, n. 1655
In vigore dal 1 gen 1963
La presente legge entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 29 novembre 1962
SEGNI
FANFANI - BERTINELLI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1962-11-29;1655#art-11