Art. 3
LEGGE 26 ottobre 1962, n. 1612
In vigore dal 29 ago 2014
L'Istituto ha, per compito lo svolgimento di attività di studio, di insegnamento, di consulenza e di assistenza, nell'interesse della diffusione e dell'incremento della tecnica agraria e del lavoro agricolo italiano all'estero, della collaborazione tecnica internazionale nel campo dell'agricoltura, della partecipazione italiana al progresso della scienza e della tecnica.
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