Art. 1
LEGGE 26 ottobre 1962, n. 1612
In vigore dal 29 ago 2014
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2010, N. 243
Storico versioni
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