Art. 2

LEGGE 26 ottobre 1962, n. 1612

In vigore dal 29 ago 2014
L'Istituto agronomico per l'oltremare, fermo restando quanto disposto dall', lettera e), della legge 29 aprile 1953, n. 430, è l'organo di consulenza ed assistenza del Ministero degli affari esteri nel campo tecnico, scientifico agrario.
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