Art. 6

LEGGE 26 ottobre 1962, n. 1594

In vigore dal 13 dic 1962
All'onere di lire un miliardo, derivante dall'applicazione della presente legge, per l'esercizio finanziario 1962-63, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo di parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 26 ottobre 1962 SEGNI FANFANI - PICCIONI - TREMELLONI - SULLO - PRETI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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