Art. 1
LEGGE 26 ottobre 1962, n. 1594
In vigore dal 13 dic 1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Per fronteggiare le particolari esigenze derivanti dai programmi di collaborazione economica e tecnica nei Paesi in via di sviluppo in tema di ricerche, studi, piani e progettazioni, il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad assumere, in eccedenza al contingente previsto dall'articolo 15 della legge 30 giugno 1956, n. 775, personale tecnico di particolare competenza, con contratto di diritto privato a tempo determinato e con le modalità previste dalla stessa legge, ad esclusione di quelle del secondo comma del citato articolo 15, fino al numero complessivo di centoventi unità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1962-10-26;1594#art-1