Art. 3

LEGGE 26 ottobre 1962, n. 1594

In vigore dal 13 dic 1962
Il Ministero degli affari esteri, sempre al fine di favorire la collaborazione economica e tecnica con i Paesi in via di sviluppo con i quali siano in atto accordi di collaborazione economica e tecnica potrà anche, sentito il parere dei Ministeri interessati, incaricare società, enti o privati di nazionalità italiana dell'effettuazione di ricerche e dell'elaborazione di studi, piani e progettazioni concernenti programmi di sviluppo economico, grandi lavori pubblici, impianti industriali, ricerche geologiche e minerarie, trasformazioni fondiarie ed agricole, impianti-pilota, riforme amministrative e scolastiche, sistemi di sicurezza sociale e simili, concedendo un contributo comunque non superiore ai due terzi della spesa prevista e del costo preventivato di tali ricerche, studi, piani e progettazioni.
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