Art. 4

LEGGE 23 ottobre 1962, n. 1544

In vigore dal 14 nov 1962
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita, del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 23 ottobre 1962 SEGNI FANFANI - COLOMBO - BERTINELLI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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