Art. 4
LEGGE 23 ottobre 1962, n. 1544
In vigore dal 14 nov 1962
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita, del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 23 ottobre 1962
SEGNI
FANFANI - COLOMBO - BERTINELLI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Storico versioni
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