Art. 3
LEGGE 23 ottobre 1962, n. 1544
In vigore dal 14 nov 1962
Le modalità per l'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge potranno essere stabilite in accordi da stipularsi tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore interessato.
In caso di mancato accordo le modalità di attuazione della presente legge saranno disposte con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali di cui al precedente comma.
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