Art. 2

LEGGE 23 ottobre 1962, n. 1544

In vigore dal 14 nov 1962
A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, sullo orario di lavoro settimanale normalmente in atto presso le singole imprese dovrà essere apportata, fermo restando l'ammontare globale della retribuzione settimanale, una riduzione pari a tre ore fino a concorrenza delle 40 ore settimanali di lavoro effettivo.
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