Art. 35
LEGGE 16 agosto 1962, n. 1291
In vigore dal 1 set 1962
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà, per gli esercizi finanziari 1961-62 e 1962-63, mediante riduzione degli stanziamenti di parte ordinaria degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli esercizi medesimi destinati a sopperire ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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