Art. 32

LEGGE 16 agosto 1962, n. 1291

In vigore dal 1 set 1962
Gli impiegati già appartenenti ai ruoli speciali transitori o ai ruoli aggiunti che siano transitati nei corrispondenti ruoli ordinari in applicazione di disposizioni legislative o a seguito di concorsi potranno conseguire a domanda, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'inquadramento eventualmente più favorevole cui avrebbero avuto diritto ove fossero rimasti nei predetti ruoli speciali transitori o ruoli aggiunti. Al personale di cui al comma precedente è riconosciuta, a tutti gli effetti, l'anzianità complessiva del servizio prestato nel ruolo aggiunto e nel ruolo ordinario.
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