Art. 31

LEGGE 16 agosto 1962, n. 1291

In vigore dal 1 set 1962
Gli impiegati del ruolo della carriera speciale direttiva delle Ragionerie provinciali dello Stato compresi quelli inquadrativi ai sensi del precedente , comunque in servizio - alla data di entrata in vigore della presente legge - da almeno tre anni presso i servizi centrali o regionali della Ragioneria generale dello Stato, i quali non si avvarranno del disposto dell' - primo comma - potranno essere restituiti ai servizi del ruolo di appartenenza solo con il loro assenso ed il servizio prestato negli uffici centrali i sarà equiparato a quello deLle predette Ragionerie provinciali dello Stato in sede di scrutinio per merito comparativo. I predetti impiegati permarranno nel ruolo di appartenenza nella posizione di soprannumero, anche in caso di promozione, fino alla loro cessazione dal servizio o al loro rientro ai servizi delle Ragionerie provinciali dello Stato. Gli impiegati medesimi potranno essere promossi alla qualifica superiore nel limite di posti in soprannumero indicati nelle annotazioni apposte in calce allo annesso quadro VII. In corrispondenza dei soprannumeri di cui al presente articolo saranno lasciati scoperti altrettanti posti nella qualifica iniziale del ruolo della carriera speciale di cui all'annesso quadro VII.
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