Art. 1

In vigore dal 25 ott 1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Jugoslavia conclusa a Roma il 5 ottobre 1939 e l'Accordo stipulato a Lubiana il 12 novembre 1950 tra le Ferrovie italiane dello Stato e lo Ferrovie jugoslave, concernenti il servizio ferroviario di frontiera.
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urn:nir:stato:legge:1962-08-12;1428#art-1

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