Art. 2
In vigore dal 25 ott 1962
Piena ed intera escuzione, è data alla Convenzione ed all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformità dell'articolo 16 della Convenzione suddetta.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data ad Abano Terme, addì 12 agosto 1962
SEGNI
FANFANI - PICCOLI - TAVIANI - BOSCO - TRABUCCHI - RUMOR - MATTARELLA - CORBELLINI - JERVOLINO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1962-08-12;1428#art-2