Art. 2

In vigore dal 25 ott 1962
Piena ed intera escuzione, è data alla Convenzione ed all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformità dell'articolo 16 della Convenzione suddetta. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data ad Abano Terme, addì 12 agosto 1962 SEGNI FANFANI - PICCOLI - TAVIANI - BOSCO - TRABUCCHI - RUMOR - MATTARELLA - CORBELLINI - JERVOLINO Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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urn:nir:stato:legge:1962-08-12;1428#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Jugoslavia conclusa a Roma il 5 ottobre 1959 e dell'Accordo stipulato a Lubiana il 12 novembre 1959 tra le Ferrovie italiane dello Stato e le Ferrovie jugoslave, concernenti il servizio ferroviario di frontiera. — Testo vigente | Portale Normativo