Art. 1
1 / 2In vigore dal 25 ott 1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
la seguente legge:
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Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Jugoslavia conclusa a Roma il 5 ottobre 1939 e l'Accordo stipulato a Lubiana il 12 novembre 1950 tra le Ferrovie italiane dello Stato e lo Ferrovie jugoslave, concernenti il servizio ferroviario di frontiera.
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