Art. 1
In vigore dal 5 ott 1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione fra l'Italia e la Jugoslavia per la reciproca assistenza giudiziaria in materia civile e amministrativa, conclusa a Roma il 3 dicembre 1960.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1962-08-12;1368#art-1