Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 5 ott 1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione fra l'Italia e la Jugoslavia per la reciproca assistenza giudiziaria in materia civile e amministrativa, conclusa a Roma il 3 dicembre 1960.
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