Art. 2

In vigore dal 5 ott 1962
Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 27 della Convenzione medesima. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data ad Abano Terme, addì 12 agosto 1962 SEGNI FANFANI - PICCIONI - BOSCO - TRABUCCHI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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urn:nir:stato:legge:1962-08-12;1368#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione della Convenzione fra l'Italia e la Jugoslavia per la reciproca assistenza giudiziaria in materia civile e amministrativa, conclusa a Roma il 3 dicembre 1960. — Testo vigente | Portale Normativo