Art. 3

In vigore dal 17 ago 1962
Il Governo è autorizzato fino alla scadenza del periodo transitorio stabilito dall' dell'Accordo di associazione, ad emanare, con decreti aventi valore di legge ordinaria e secondo i principi direttivi contenuti negli Accordi specificati all' della presente legge, le norme necessarie a dare esecuzione agli obblighi derivanti dagli Accordi stessi.
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urn:nir:stato:legge:1962-07-28;1002#art-rd-3

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