Accordo›Titolo VI
Art. 77
In vigore dal 17 ago 1962
Il presente Accordo è redatto in duplice esemplare in lingua
francese, greca, italiana, olandese e tedesca, ciascuno di detti testi facendo egualmente fede.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1962-07-28;1002#art-a-77