Art. 2

In vigore dal 17 ago 1962
Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi internazionali indicati nell'articolo precedente a decorrere dal giorno della loro entrata in vigore in conformità agli degli Accordi rispettivamente indicati nelle lettere a), b) e c) dell'.
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urn:nir:stato:legge:1962-07-28;1002#art-rd-2

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